Art. 9

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
Con effetto dal 1 gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.
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