Art. 8

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 14 nov 1979
Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall' del decreto stesso è elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979. Se il presupposto di applicazione dell'imposta si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonchè agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa. Gli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalità eventualmente già pagate.
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