Art. 5

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
È abrogato l' del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 1979.
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