Art. 7

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile. L'aliquota indicata nei commi precedenti è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.
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