Art. 4
LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904
In vigore dal 18 dic 1977
In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.
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