Art. 3

LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904

In vigore dal 18 dic 1977
Gli utili distribuiti dalle società indicate nell' concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti. Gli utili distribuiti dalle società indicate nell' e percepiti da società o enti di cui all', lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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