Art. 10
LEGGE 16 dicembre 1977, n. 904
In vigore dal 18 dic 1977
Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell', settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
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