Art. 17

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente , risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo