Art. 19

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Riserva di posti nei pubblici concorsi Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali. Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente. I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.
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