Art. 18

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato. L'assunzione di personale effettuata in violazione, del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto. Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.
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