Art. 20

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Abrogazione di norme ed altre disposizioni Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465; quelle di cui agli della legge 3 novembre 1961, n. 1255; quelle di cui all' della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380. L', primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano. Il periodo di prova previsto dall' della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.
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