Art. 22

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32 I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle università secondo quanto previsto dall' della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente . Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
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