Art. 5
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808
In vigore dal 23 nov 1977
Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera e), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni università od istituto di istruzione universitaria.
Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:
a) dal rettore o direttore, che la presiede;
b) dal direttore amministrativo;
c) da due rappresentanti del personale docente;
d) da due rappresentanti del personale non docente.
I membri di cui alle lettere e) e d) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.
Le funzioni di controllo esercitate dalla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie - devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.
Storico versioni
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