Art. 7

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Provvedimenti definitivi Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti: a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova; b) sanzioni disciplinari; c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità; d) sospensione cautelare facoltativa.
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