Art. 7
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808
In vigore dal 23 nov 1977
Provvedimenti definitivi
Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;
d) sospensione cautelare facoltativa.
Storico versioni
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