Art. 15

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle università e degli istituti di istruzione universitaria nonchè degli osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purchè in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
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