Art. 12
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808
In vigore dal 23 nov 1977
Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero
Con effetto dal 1 gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.
L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.
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