Art. 4

LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

In vigore dal 23 nov 1977
Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L. Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo