Art. 4
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808
In vigore dal 23 nov 1977
Adempimenti connessi ai rapporti con l'I.N.A.I.L.
Sono devoluti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'I.N.A.I.L. per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Le prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. al personale delle università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.
Storico versioni
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