Art. 21

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell' del decreto sopra indicato, a richiesta della regione medesima, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento. In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo