Art. 16
LEGGE 8 agosto 1977, n. 546
In vigore dal 6 set 1977
I soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni di lire per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma.
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