Art. 18

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
A favore delle soprintendenze nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente e del direttore della biblioteca statale isontina sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere. Alle prestazioni ed alle spese dipendenti dalle predette offerte si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
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