Art. 19

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1 luglio 1977 e al 1 gennaio 1978. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
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