Art. 25

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
A ciascuna delle famiglie dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.
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