Art. 28
LEGGE 8 agosto 1977, n. 546
In vigore dal 6 set 1977
Per gli interventi previsti dall' del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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