Art. 32

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.
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