Art. 27
LEGGE 8 agosto 1977, n. 546
In vigore dal 6 set 1977
Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all' della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.
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