Art. 30

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verrà impiegato, nella zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per: a) riattamento e ripristino della abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili; b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie; c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali; d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.
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