Art. 35
LEGGE 8 agosto 1977, n. 546
In vigore dal 6 set 1977
Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
MORLINO - STAMMATI
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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