Art. 17

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Ai fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente e d'intesa con i competenti istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a valersi di apporti esterni all'amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati. Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, nè spese che non siano documentate dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.
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