Convenzione

Art. 22

In vigore dal 21 ago 1977
. Ogni Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore l'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunicherà a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni deposito di atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, trenta giorni dopo la data di deposito dell'atto di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-22

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