Convenzione
Art. 20
In vigore dal 21 ago 1977
.
Le riserve di cui all' possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero.
Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatti ai sensi del comma precedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-20