Convenzione

Art. 21

In vigore dal 21 ago 1977
. La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, all'atto della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della Convenzione saranno applicabili a uno o più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui si assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunicherà quest'ultima notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del comma secondo del presente articolo potrà in seguito dichiarare, in qualsiasi momento, mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o più degli Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero comunicherà la nuova notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione di stato civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-21

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