Convenzione

Art. 17

In vigore dal 21 ago 1977
. Ogni Stato contraente potrà, all'atto della firma, della notifica di cui all' o dell'adesione dichiarare: a) che il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato soltanto se gli interessati lo richiederanno dopo che l'ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità di detto documento, e che nessuno altro libretto di famiglia potrà essere rilasciato; b) che per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato, soltanto se gli interessati lo richiederanno, preferendolo al libretto di famiglia nazionale in uso, dopo che lo ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità del documento internazionale; c) che il libretto di famiglia internazionale non sarà rilasciato nell'intero suo territorio se non al termine di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e che durante tale periodo il libretto di famiglia già in vigore potrà ancora essere rilasciato; d) che i figli adottivi non saranno menzionati nel libretto di famiglia internazionale; e) che non applicherà l' o una delle sue disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-17

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