Convenzione
Art. 19
In vigore dal 21 ago 1977
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La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avrà effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalità.
Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalità di cui all'articolo che precede la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica.
Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-19