Convenzione
Art. 23
In vigore dal 21 ago 1977
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La presente Convenzione rimarrà in vigore per tempo indeterminato.
Ogni Stato contraente avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento mediante notifica scritta diretta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile.
Detta facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a partire, dalla notifica di cui all' o dell'adesione.
La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notifica di cui al primo comma di questo articolo.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A PARIGI il 12 settembre 1974, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della commissione internazionale di stato civile.
(Seguono le firme)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-23