Art. 3

In vigore dal 21 ago 1977
Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta convenzione, nonché le modalità necessarie per l'applicazione della convenzione stessa e per l'eventuale rimborso dell'importo relativo al costo del libretto stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-rd-3

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