Convenzione

Art. 15

In vigore dal 21 ago 1977
. Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui stato personale è regolato dalla legge di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-15

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