Convenzione

Art. 11

In vigore dal 21 ago 1977
. Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorità che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validità degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorità. Per la validità del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-11

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