Convenzione

Art. 8

In vigore dal 21 ago 1977
. Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i simboli previsti dall' che riguardano le date, sono stampati almeno in due lingue, di cui una è la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto è stato rilasciato e l'altra è la lingua francese. Alla fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonché nelle lingue inglese, araba e spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa di tali voci.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-8

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