Convenzione

Art. 3

In vigore dal 21 ago 1977
. Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale. Le stesse sono riportate a cura delle autorità competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-3

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