Convenzione
Art. 3
In vigore dal 21 ago 1977
.
Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale.
Le stesse sono riportate a cura delle autorità competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.
Storico versioni
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