Convenzione

Art. 4

In vigore dal 21 ago 1977
. Se il libretto di famiglia internazionale non è stato rilasciato all'atto della celebrazione del matrimonio, può essere rilasciato successivamente, sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino. Se alcune dichiarazioni o annotazioni di stato civile non sono state riportate nel libretto dall'ufficiale di stato civile indicato all', esse possono essere riportate dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi è cittadino. Ogni Stato contraente indicherà all'atto della firma, o delle notifiche di cui all' o dell'adesione, le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-4

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