Convenzione
Art. 2
In vigore dal 21 ago 1977
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Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonché il decesso degli sposi e dei loro figli.
L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-2