Convenzione

Art. 2

In vigore dal 21 ago 1977
. Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonché il decesso degli sposi e dei loro figli. L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487#art-c-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo