Convenzione

Art. 14

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Salvo nei casi previsti dai paragrafi 2) e 3) qui sotto, e dal paragrafo 3) dell', nessuna riserva alla presente Convenzione potrà essere fatta senza l'accordo delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sarà richiesto l'accordo delle sole Parti Contraenti. 2) Al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, qualsiasi Stato può fare una riserva all' della presente Convenzione. 3) Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, fare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell' nei riguardi di una o di più Parti Contraenti o Governi firmatari. 4) Qualsiasi Parte Contraente che ha fatto una riserva conformemente ai paragrafi precedenti o al paragrafo 3) dell' potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva indirizzando a tal fine una comunicazione al governo depositario.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-14

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