Convenzione

Art. 18

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Qualsiasi Parte Contraente può, in occasione del deposito del proprio strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione, o in una qualunque data successiva, estendere la presente Convenzione, a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Governo depositano, a uno dei territori o a tutti i territori di cui detta Parte Contraente assicura le relazioni internazionali. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore per quello o per quei territori o il novantesimo giorno dopo la ricezione di tale dichiarazione, o alla data in cui entrerà in vigore la Convenzione in conformità con il paragrafo 1) dell', a seconda di quale delle due date sia la più lontana. 2) Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo che precede può essere annullata nei riguardi di un territorio qualunque menzionato in detta dichiarazione, secondo la procedura prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-18

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