Convenzione

Art. 13

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) Qualsiasi controversia fra due o più Parti Contraenti a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via di negoziato viene, a richiesta di una delle Parti interessate, sottoposta ad arbitrato. 2) La richiesta di arbitrato preciserà l'oggetto del reclamo sottoposto ad arbitrato ed esporrà succintamente i motivi sui quali essa si fonda. 3) A meno che le Parti in lite non concordino diversamente, dette Parti designeranno ciascuna un membro della Commissione d'arbitrato e sceglieranno di comune accordo un membro supplementare per assumerne la presidenza. La Commissione d'arbitrato delibererà sulle questioni che le vengono sottoposte a semplice maggioranza, e le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Le altre modalità della procedura verranno stabilite da un accordo speciale fra le Parti. 4) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 3), le Parti potranno convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo un'altra procedura in vigore fra di esse. 5) Se, entro i sei mesi successivi alla data di una richiesta di arbitrato, le Parti non avranno potuto mettersi d'accordo circa l'organizzazione di quest'ultimo, una qualunque delle Parti interessate potrà sottoporre la controversia (ai sensi del paragrafo 1, alla Corte Internazionale di Giustizia a mezzo di richiesta conforme agli statuti della Corte. 6) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 1), le Parti potranno convenire di sottoporre direttamente la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-13

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