Convenzione
Art. 16
In vigore dal 21 ago 1977
.
1) La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione.
2) In seguito, la Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.
Storico versioni
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