Convenzione

Art. 16

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione. 2) In seguito, la Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-16

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