Convenzione

Art. 12

In vigore dal 21 ago 1977
. Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorità competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informerà le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-12

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