Convenzione
Art. 7
In vigore dal 21 ago 1977
.
1) In qualsiasi controversia sorta fra cittadini di differenti Parti Contraenti a proposito di un danno causato a strumenti o a battelli, a seguito di aggrovigliamento di strumenti, e in mancanza di accordo fra le Parti Contraenti circa il regolamento di tale controversia, si applicherà la procedura seguente:
A richiesta della Parte Contraente di cui il querelante ha la nazionalità, ciascuna delle Parti Contraenti interessate designa una commissione d'inchiesta o una qualsiasi altra autorità competente per istruire il reclamo. Dette commissioni o altre autorità esaminano i fatti e cercano di addivenire a una composizione.
2) Tali disposizioni non pregiudicano i diritti dei querelanti di intentare una loro azione per risarcimento danni attraverso le vie ordinarie del diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-7