Convenzione

Art. 3

In vigore dal 21 ago 1977
. 1) I battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente sono registrati e contrassegnati in conformità con la regolamentazione interna di ciascuna Parte in modo da assicurare la loro identificazione in mare. 2) L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente sceglie una o più lettere e una serie di cifre per ogni porto o circoscrizione marittima. 3) Ciascuna delle Parti Contraenti compila una lista di tali lettere. 4) Detta lista e tutte le eventuali modifiche apportate successivamente vengono notificate alle altre Parti Contraenti. 5) Le disposizioni dell'Allegato II della Convenzione si applicano ai battelli da pesca, alle loro imbarcazioni e al loro materiale da pesca.
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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-3

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