Convenzione
Art. 3
3 / 20In vigore dal 21 ago 1977
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1) I battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente sono registrati e contrassegnati in conformità con la regolamentazione interna di ciascuna Parte in modo da assicurare la loro identificazione in mare.
2) L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente sceglie una o più lettere e una serie di cifre per ogni porto o circoscrizione marittima.
3) Ciascuna delle Parti Contraenti compila una lista di tali lettere.
4) Detta lista e tutte le eventuali modifiche apportate successivamente vengono notificate alle altre Parti Contraenti.
5) Le disposizioni dell'Allegato II della Convenzione si applicano ai battelli da pesca, alle loro imbarcazioni e al loro materiale da pesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-3