Convenzione
Art. 4
In vigore dal 21 ago 1977
.
1) Oltre che alle norme relative ai segnali prescritti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, i battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III della presente Convenzione.
2) È proibito l'uso di fanali o segnali sonori supplementari diversi da quelli previsti nell'Allegato.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-07-08;486#art-c-4